Testo del nuovo Statuto in approvazione all’Assemblea di Pontida del 29 aprile 2023

AUTONOMIA E LIBERTA’

STATUTO

TITOLO I – Norme Generali

Art. 1 – Costituzione.

È stata costituita in data 1° giugno 2021, in Lecco, l’Associazione Culturale Autonomia e Libertà, da ora in poi per brevità l’Associazione o, in sigla, A&L.

L’Associazione è costituita ai sensi dell’art. 36 codice civile.

Art. 2 – Sede.

La sede centrale e legale dell’Associazione è in Via La Guarda di Sopra 7b, Cisano Bergamasco (BG). L’Associazione potrà aprire sedi secondarie in qualsiasi parte del territorio nazionale. In caso di cambio della sede legale andrà modificato lo Statuto.

Art. 3 – Durata e scioglimento.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’eventuale scioglimento della stessa potrà essere deliberato, con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, dall’Assemblea Federale convocata con questo unico punto all’ordine del giorno in seduta straordinaria.

L’eventuale patrimonio di Autonomia e Libertà residuo della liquidazione totale delle pendenze in capo all’Associazione andrà devoluto a uno o più enti individuati dall’Assemblea.

Con la deliberazione dello scioglimento andrà anche individuato l’intermediario che procederà agli obblighi di Legge connessi con la cessazione dell’attività sociale.

Tutte le cariche sociali decadono contestualmente alla delibera di scioglimento.

 

Art. 4 – Norme legislative di riferimento.

L’Associazione Culturale Autonomia e Libertà opera ai sensi degli articoli 18 e 49 della Costituzione repubblicana, agli articoli 36-42 del Codice civile ed a tutte le fonti normative applicabili alle associazioni non riconosciute.

L’Associazione basa il proprio operare sul principio della buona fede così come definito dall’articolo 1366 c.c.

Autonomia e Libertà si riconosce integralmente nei principi democratici e rappresentativi, tutto il suo ordinamento interno mira a salvaguardare tali principi.

TITOLO II – Principi Generali

Art. 5 – Scopo Sociale.

L’Associazione Culturale Autonomia e Libertà assume che atto fondamentale del proprio agire è il Patto di lealtà per il Nord che è parte integrante del presente documento.

L’Associazione Culturale Autonomia e Libertà si propone, con la propria attività, di:

  1. sostenere e divulgare la libertà e la fratellanza dei popoli, con particolare attenzione agli ideali autonomisti e federalisti, creare un diffuso e solido consenso per il pieno compimento del Titolo V della Costituzione;
  2. difendere e promuovere l’autodeterminazione dei popoli e respingere ogni limitazione alla libertà di pensiero nel pieno rispetto dei valori costituzionali;
  3. organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
  4. avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
  5. organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
  6. promuovere e diffondere la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione e le iniziative stabilite;
  7. istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative, e del tempo libero;
  8. organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e formazione nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
  9. editare e diffondere riviste, e ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
  10. gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
  11. porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
  12. ogni altra attività compatibile con lo scopo sociale e non in contrasto con la vigente normativa per le associazioni non riconosciute.

Art. 6 – Adesioni di secondo livello.

L’Associazione potrà aderire o far aderire altre associazioni il cui Statuto si ispiri alle norme democratiche e i cui obiettivi sociali siano compatibili con quanto fissato per Autonomia e Libertà.

Le adesioni di secondo livello si intendono solo a livello politico/associativo, ogni struttura mantiene la propria autonomia amministrativa, patrimoniale e legale.

La richiesta di adesione di secondo livello ad Autonomia e Libertà è indirizzata al Presidente Federale che se la reputa di interesse per l’Associazione la trasmette al Consiglio Direttivo Federale a cui compete l’approvazione della domanda.

La richiesta di associazione da parte di Autonomia e Libertà ad altra struttura è firmata dal Presidente Federale dopo l’autorizzazione del Consiglio Direttivo Federale.

Le adesioni di secondo livello hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovate, salvo diversa indicazione nell’accordo di associazione.

Art. 7 – Attività sociali.

L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali, in quanto compatibili con l’articolo 5, nonché attività di carattere educativo e di promozione sociale anche attraverso attività divulgative.

L’Associazione inoltre potrà svolgere attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

Art. 8 – Attività ausiliarie.

Nel pieno rispetto della vigente normativa sulle associazioni, Autonomia e Libertà potrà svolgere attività commerciali marginali ed occasionali a latere delle proprie attività istituzionali.

A titolo di mero esempio, sarà possibile durante le proprie attività sociali procedere alla vendita di gadget, di pubblicazioni, di prodotti del territorio su cui si svolge l’attività associativa.

Dette attività commerciali riverseranno gli eventuali utili nelle casse dell’Associazione, non essendo possibile alcuna retrocessione degli utili.

TITOLO III – Soci

Art. 9 – Norme generali sugli Associati.

I Soci dell’Associazione Culturale Autonomia e Libertà sono le persone fisiche e le Associazioni accreditate, queste ultime per il tramite del proprio rappresentante legale pro tempore, che condividendo gli obiettivi di Autonomia e Libertà adempiono alle seguenti obbligazioni liberamente assunte:

  1. compilazione della domanda di adesione e della scheda anagrafica (per i Soci diretti);
  2. compilazione della domanda di accreditamento e consegna del tabulato Soci (per i Soci indiretti);
  3. approvazione esplicita ed incondizionata di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti ad esso collegati;
  4. pagamento, nelle forme e negli importi previsti dalla Circolare per il Tesseramento, delle quote sociali;
  5. rispetto dei codici di auto condotta nella vita associativa e di onorabilità nella vita privata.

Art.10 – Soci diretti.

I Soci diretti sono i cittadini che si sono associati ad Autonomia e Libertà tra il 1° giugno 2021 e la data di approvazione del presente Statuto.

A questi Soci, secondo le valutazioni del Presidente Federale e la loro successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo Federale, sono state assegnate due distinte opzioni di militanza associativa:

  1. trasferimento alle costituende associazioni Regionali/Interprovinciali/Provinciali/ Intercomunali /Comunali/Zonali al fine di utilizzare la loro militanza ed adesione ai principi di Autonomia e Libertà per agevolare la costituzione della rete di associazioni di secondo, terzo e quarto livello;
  2. permanenza, in qualità di Socio diretto personale, all’interno di Autonomia e Libertà.

Le associazioni di nuovi Soci diretti non sono previste.

Il Consiglio Direttivo Federale potrà, in sostituzione di eventuali recessi o per comprovate esigenze associative,  procedere alla cooptazione di un Socio, precedentemente inquadrato nei livelli inferiori quale Socio diretto annuale.

La cooptazione ha durata triennale e potrà essere rinnovata senza limiti, una volta terminata il Socio tornerà in carico alla propria struttura di provenienza o si potrà associare ad altra di suo gradimento.

Art. 11 – Soci indiretti.

I Soci indiretti dell’Associazione Culturale Autonomia e Libertà sono i legali rappresentanti pro tempore delle Associazioni Autonomia e Libertà di livello regionale, presenti nel seguente elenco:

  1. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
  2. Piemonte;
  3. Liguria;
  4. Lombardia;
  5. Trentino – Alto Adige/Sudtirol
  6. Veneto;
  7. Friuli Venezia Giulia;
  8. Emilia, considerata ai fini statutari come regione a sé;
  9. Romagna, considerata ai fini statutari come regione a sé;
  10. Toscana;
  11.  Marche

Dette strutture regionali acquisiscono la qualifica di Soci indiretti mediante la procedura di accredito con il livello Federale.

All’accettazione della domanda di accreditamento, il legale rappresentante della struttura ha diritto di partecipare e di votare nell’Assemblea Federale.

Il rappresentante pro tempore partecipa solo in quanto legale rappresentante della struttura accreditata, quindi – in caso di decadenza dalla carica, quale che ne sia la motivazione – cessa di far parte dell’Assemblea Federale e verrà sostituito dal nuovo legale rappresentante della struttura regionale.

Art. 12 – Tesseramento.

Dopo la prima adesione, con la presentazione della scheda anagrafica personale, gli obblighi in capo ai Soci si concretizzano nel pagamento della quota associativa, nelle forme e nei tempi previsti, ed all’aggiornamento – se necessario – della propria scheda anagrafica ove dei dati richiesti dovessero essere cambiati.

In caso di morosità l’adempimento del pagamento ripristina i propri diritti elettorali per un periodo doppio rispetto a quello di ritardo oltre la data limite per il pagamento.

Il Tesseramento è centralizzato presso il livello Federale. Un Socio di Autonomia e Libertà potrà liberamente e senza vincolo alcuno trasferire la propria “domiciliazione” presso una qualsiasi struttura di livello Intercomunale/Comunale/Zonale godendo degli stessi diritti e mantenendo la propria anzianità associativa, previa delibera della ricevente.

Art. 13 – Recesso.

Il Socio, di entrambe le tipologie, potrà recedere secondo due metodologie:

  1. Recesso immediato, si ottiene inviando una raccomandata A.R. o una PEC all’Associazione in cui si comunica di voler recedere dalla propria posizione di Socio con effetto immediato. Il procedimento si intende completato alla ricezione della comunicazione della volontà di recesso. Autonomia e Libertà provvederà a cancellare il richiedente dal Libro Soci e le autorizzazioni privacy si intenderanno revocate impedendo, per il futuro, qualsiasi comunicazione da parte dell’Associazione. La comunicazione dell’avvenuta cancellazione avverrà a mezzo PEC, se presente, o con messaggio sul cellulare del Socio recedente.
  2. Recesso per mancato rinnovo, si ottiene quando il Socio non effettua il pagamento della quota associativa di rinnovo, trascorsi 150 giorni di morosità, ovvero tutto il mese di maggio, l’Associazione Autonomia e Libertà considererà il Socio come recedente e procederà a cancellarlo dal Libro Soci e annullerà tutte le autorizzazioni per la privacy. Non è prevista comunicazione da parte dell’Associazione dell’avvenuta cancellazione.

Art. 14 – Decadenza.

La decadenza del Socio, di entrambe le tipologie, avviene quando lo stesso è espulso dall’Associazione per violazione del presente Statuto, per violazione delle norme sul tesseramento o per decadenza dal ruolo (solo per i legali rappresentanti dei Soci indiretti).

Anche nel caso della decadenza l’Associazione cancellerà il Socio dal proprio Libro Soci e non invierà più comunicazioni.

Della decadenza da Socio viene sempre inviata comunicazione via PEC o raccomandata o tramite mezzo che garantisca l’avvenuta ricevuta.

Art. 15 – Soci under 18 anni.

L’Assemblea Federale potrà deliberare specifiche norme a favore della partecipazione dei Soci che non abbiano ancora compiuto 18 anni ma che ne abbiano più di 14.

Primaria cura delle azioni promosse in favore dei Soci minorenni sarà garantire la presenza dei messaggi di Autonomia e Libertà nei luoghi di aggregazione dei giovani e, nel rispetto della vigente normativa, con la partecipazione alle elezioni previste dai decreti delegati per la scuola.

Art. 16 – Ulteriori categorie speciali.

L’Assemblea Federale, su proposta del Presidente Federale, potrà individuare ulteriori categorie sociali, anagrafiche, professionali, territoriali, di genere, di orientamento filosofico/religioso, che possano avere un vantaggio rappresentativo dall’avere un tesseramento dedicato e specifiche norme a tutela della loro partecipazione alla vita associativa.

Unico vincolo, per il pieno rispetto di quanto fissato dall’art. 4, comma terzo, dello Statuto, la rappresentazione delle eventuali categorie speciali non potrà derogare al principio” un socio = un voto” per oltre il 10% di quanto risulterebbe dal semplice calcolo matematico dei Soci.

TITOLO IV – Organizzazione interna

Art. 17 – Modello di funzionamento.

L’Associazione Culturale Autonomia e Libertà funziona secondo un modello teso a valorizzare al massimo le identità dei territori dove intende svolgere la propria attività sociale.

A tal fine la vita associativa si sviluppa su quattro livelli organizzativi, ciascuno dotato di propria autonomia patrimoniale, organizzativa ed amministrativa. Unici punti centralizzati lo Statuto ed il tesseramento.

Autonomia e Libertà si articola secondo i seguenti momenti organizzativi:

  1. Livello federale: un’Associazione con 15 Soci diretti, vedi art. 10 e con 11 (undici) Soci indiretti, vedi art. 11;
  2. Livello regionale: 11 associazioni distinte, ciascuna composta da minimo 5 a massimo 15 Soci diretti e tanti Soci indiretti quante sono le strutture Provinciali e/o Interprovinciali attivate nel suo territorio (La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste non si articola in livelli provinciali ma inquadra direttamente il livello Intercomunale/Comunale/Zonale, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol inquadra solo due Soci indiretti ed un Socio diretto scelto tra gli Associati di espressione ladina);
  3. Livello Provinciale/Interprovinciale: al massimo 62 (sessantadue) associazioni distinte, ciascuna composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Soci diretti e tanti Soci indiretti quante sono le strutture Intercomunali/Comunali/Zonali che risultino costituite nel territorio di competenza;
  4. Livello Intercomunale/Comunale/zonale: senza numero predefinito, ciascuna associazione è composta da almeno 3 Soci diretti. Non è prevista la figura del Socio indiretto.

Art. 18 – Livello Federale.

Il livello federale dell’Associazione Culturale Autonomia e Libertà è normato dal presente Statuto e costituisce l’unica istanza del sistema Autonomia e Libertà titolare del tesseramento e della potestà di accreditare o revocare l’accredito alle strutture di livello inferiore.

Art. 19 – Livello Regionale.

Il livello regionale, previsto per un massimo di 11 (undici) entità accreditate – di cui al precedente art. 11, è caratterizzato dall’avere un numero di Soci predefinito e di adottare uno Statuto che è derivato dal modello approvato dall’Assemblea Federale.

Eventuali modifiche che il livello Federale dovesse apportare allo Statuto tipo del livello regionale dovranno essere recepite entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata modifica dello Statuto la struttura vedrà revocato il proprio accredito al sistema federale.

Art. 20 – Livello Interprovinciale/Provinciale.

Il livello Interprovinciale/Provinciale, previsto per un massimo di 62 (sessantadue) entità accreditate dal livello federale presso le strutture regionali di competenza territoriale, è caratterizzato dall’avere un numero di Soci predefinito e di adottare uno Statuto che è derivato dal modello approvato dall’Assemblea Federale.

Eventuali modifiche che il livello Federale dovesse apportare allo Statuto tipo del livello Interprovinciale/Provinciale dovranno essere recepite entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata modifica dello Statuto la struttura vedrà revocato il proprio accredito al sistema federale.

Art. 21 – Livello Intercomunale/Comunale/Zonale.

Il livello Intercomunale/Comunale/Zonale, previsto per un numero non definibile di entità accreditate dal livello federale presso le strutture Interprovinciali/Provinciali di competenza territoriale, è caratterizzato dall’avere un numero di Soci non predefinito e di adottare uno Statuto che è derivato dal modello approvato dall’Assemblea Federale.

Eventuali modifiche che il livello Federale dovesse apportare allo Statuto tipo del livello Intercomunale/Comunale/Zonale dovranno essere recepite entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata modifica dello Statuto la struttura vedrà revocato il proprio accredito al sistema federale.

Si definisce Intercomunale l’Associazione che ha competenza territoriale su più Comuni della stessa Provincia.

Si definisce Comunale l’Associazione che ha competenza su un singolo Comune di una Provincia.

Si definisce Zonale l’Associazione che, dopo delibera del Consiglio Direttivo del livello Federale, ha competenza su una porzione del territorio di un comune che abbia più di 100.000 abitanti.

Art. 22 – Movimento Giovanile.

Come specificato all’articolo 15, Autonomia e Libertà riconosce una specificità ai Soci con più di 14 anni – soglia minima legale per aderire – e con meno di 18 anni.

Il Movimento Giovanile, in sigla A&L-MG, potrà costituire propri gruppi organizzati in qualsiasi livello dell’Associazione.

I Soci inquadrabili nel Movimento Giovanile voteranno i propri responsabili che siederanno con diritto di parola nel Consiglio Direttivo della struttura che li inquadra.

I Soci che compiono 18 anni restano nel Movimento Giovanile per tutto il resto dell’anno e transitano nei soci ordinari a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 23 – Altri coordinamenti.

Come specificato all’articolo 16, è facoltà del Presidente di ciascun livello organizzativo di Autonomia e Libertà riconoscere una specificità tra i Soci che si intenda tutelare, mediante l’attivazione di un Coordinamento.

I Responsabili dei Coordinamenti siederanno con diritto di parola e voto nel proprio Consiglio Direttivo.

I Coordinamenti che siano stati approvati dal livello di inquadramento superiore saranno attivati per semplice determinazione del Presidente della struttura, in caso contrario – prima dell’attivazione – andrà richiesta l’autorizzazione al livello Federale.

I Coordinamenti così costituiti potranno collegarsi tra di loro al fine di coprire l’intera struttura associativa di Autonomia e Libertà.

TITOLO V – Presidente Federale

Art. 24 – Presidente Federale.

Il Presidente Federale rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente Federale ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente Federale spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, i conti correnti intestati ad Autonomia e Libertà, per l’assunzione di impegni economici verso terzi è obbligatoria la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Federale.

Il Presidente Federale è il responsabile politico dell’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea Federale e del Consiglio Direttivo Federale, secondo le rispettive responsabilità e competenze.

Il Presidente Federale delega, ai sensi dello Statuto, la gestione amministrativa ordinaria ad un Tesoriere Federale di sua fiducia, propone, altresì, un dirigente alla carica di Vice Presidente Federale.

Il Presidente Federale può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente Federale sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente Federale in ogni sua attribuzione.

Art. 25 – Elezione del Presidente Federale.

Il Presidente Federale è eletto dall’Assemblea Federale con un mandato triennale ed è immediatamente rieleggibile senza vincoli di mandato.

Passati 33 (trentatré) mesi dall’entrata in carica del Presidente Federale, lo stesso a firma congiunta con il Vice Presidente Federale ed il Tesoriere Federale convoca l’Assemblea Federale a sessanta giorni, dandone notizia a tutte le strutture di livello inferiore, con il seguente Ordine del Giorno:

  1. Rinnovo cariche sociali.

Entro il 20° giorno dalla notifica della convocazione dell’Assemblea Federale, tutte le strutture Intercomunali/Comunali e Zonali terranno la propria Assemblea per dare istruzioni al proprio Presidente sezionale per la partecipazione all’Assemblea Interprovinciale/Provinciale dei Soci, delle Assemblea andrà redatto verbale che sarà inviato a cura del Responsabile alla Presidenza Federale.

Tra il 21° ed il 40° giorno tutte le strutture Interprovinciali/Provinciali terranno la propria Assemblea per dare istruzioni al proprio Presidente Interprovinciale/Provinciale per la partecipazione all’Assemblea Regionale dei Soci, delle Assemblea andrà redatto verbale che sarà inviato a cura del Responsabile alla Presidenza Federale.

Tra il 41° ed il 60° giorno tutte le strutture Regionali terranno la propria Assemblea per dare istruzioni al proprio Presidente Regionale per la partecipazione all’Assemblea Federale dei Soci, delle Assemblea andrà redatto verbale che sarà inviato a cura del Responsabile alla Presidenza Federale.

Terminata la celebrazione di tutte le Assemblee dei Soci di livello inferiore, il Presidente Federale convocherà tra il 61° ed il 90° giorno l’Assemblea Federale.

L’Assemblea seguirà il seguente Ordine dei lavori:

  1. Relazione di termine mandato del Presidente Federale;
  2. Dibattito sulla relazione;
  3. Presentazione dei diversi candidati;
  4. Dibattito sui candidati;
  5. Operazioni di voto
  6. Proclamazione degli eletti
  7. Sospensione dei lavori.

Il Giorno successivo, o alla ripresa degli stessi, il Presidente Federale neo eletto terrà il discorso programmatico e proporrà l’elezione del Vice Presidente Federale e del Tesoriere Federale.

Art. 26 – Decadenza del Presidente Federale.

Il Presidente Federale decade dalla carica nei seguenti casi:

  1. All’apertura dei lavori dell’Assemblea Federale convocata per il rinnovo delle cariche sociali;
  2. In caso di dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Vice Presidente Federale ed al Tesoriere;
  3. In caso di morte;
  4. In caso di impedimento protratto per oltre 60 giorni di calendario;
  5. In caso di condanna penale di II grado per reato non colposo;
  6. In caso di condanna penale di II grado con una pena comunque superiore a 36 mesi;
  7. Per la perdita dei diritti civili;
  8. In caso di sfiducia, votata dall’Assemblea Federale.

In tutti questi casi subentra alla guida dell’Associazione il Vice Presidente Federale che cura l’ordinaria amministrazione e provvede a convocare, entro il limite inderogabile di 15 giorni di calendario, l’Assemblea Federale con all’ordine del giorno: “Elezione cariche sociali”.

Solo nel caso di cui alla lettera a) per primo comma del presente articolo, la gestione dell’Associazione – per la durata dell’Assemblea Federale – è affidata al presidente dell’Assemblea che la stessa provvede ad eleggere o, in alternativa, al Socio anziano.

Art. 27 – Poteri del Presidente Federale.

Oltre alle competenze dettagliate nell’art. 30, il Presidente Federale ha le seguenti prerogative:

  1. Approva o rigetta, in prima istanza, le istanze di accreditamento ad Autonomia e Libertà Federale delle strutture regionali;
  2. Valuta, in seconda istanza, le domande di accreditamento delle strutture Interprovinciali/Provinciali ai rispettivi livelli regionali;
  3. In caso di contenzioso determina, in ultima istanza, le richieste di accreditamento del livello Intercomunale/comunale/zonale che siano state rigettate sia in sede di prima valutazione dal livello Interprovinciale/provinciale sia, in secondo istanza, dal livello regionale;
  4. Propone al Consiglio Direttivo Federale il valore della quota associativa annuale;
  5. Presiede l’Assemblea Federale e ne determina l’ordine del giorno, fatta salva l’ipotesi dell’autoconvocazione;
  6. Presiede il Consiglio Direttivo Federale;
  7. Compie ogni altra azione il presente Statuto non attribuisca alla potestà di altra carica od organo dell’Associazione.

TITOLO VI – Dirigenti Federali

Art. 28 – Vice Presidente Federale.

Il Vice Presidente Federale è il garante della continuità nella condotta della vita associativa di Autonomia e Libertà, subentra al Presidente Federale nei casi previsti dallo Statuto.

Oltre al suo ruolo di garanzia il Vice Presidente Federale può ricevere dal Presidente Federale ulteriori deleghe.

Il Vice Presidente Federale ha diritto di parola in tutte le assisi dell’Associazione Culturale Autonomia e Libertà sia di livello federale sia di livello inferiore.

Art. 29 – Elezione del Vice Presidente Federale.

Il Vice Presidente Federale è eletto dall’Assemblea Federale, a maggioranza semplice, su proposta del Presidente Federale nella prima riunione utile.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto senza vincoli di mandato.

Art. 30 – Decadenza del Vice Presidente Federale.

Il Vice Presidente Federale decade automaticamente contestualmente all’apertura dei lavori dell’Assemblea Federale convocata con all’ordine del giorno “Rinnovo cariche sociali”.

Il Vice Presidente Federale può essere sfiduciato dal Presidente Federale con mozione motivata approvata dall’Assemblea Federale che contestualmente all’approvazione della mozione di decadenza deve nominare, su proposta del Presidente Federale, un sostituto.

La decadenza avviene solo dopo l’elezione di un nuovo Vice Presidente essendo questo ruolo obbligatorio.

In caso di decadenza, per qualsiasi ulteriore motivo, il Presidente Federale deve – entro il termine tassativo di 15 giorni di calendario – procedere alla convocazione dell’Assemblea Federale con all’ordine del giorno “elezione Vice Presidente Federale”.

Nei quindici giorni tra la decadenza del Vice Presidente Federale e l’elezione del nuovo Vice Presidente, il ruolo viene assunto, in caso di necessità, dal Tesoriere Federale.

Art. 31 – Poteri del Vice Presidente Federale.

Il Vice Presidente Federale, oltre al suo ruolo di garanzia della continuità operativa dell’Associazione, ha i seguenti poteri:

  1. Accesso documentale a qualsiasi archivio dell’Associazione;
  2. Diritto di visione della situazione patrimoniale e di cassa dell’Associazione;
  3. Diritto di parola e voto nel Consiglio Direttivo Federale;
  4. Diritto di parola e voto nell’Assemblea Federale;
  5. Diritto di parola in qualsiasi istanza collegiale dell’Associazione sia di livello federale sia di livello inferiore.

Art. 32 – Tesoriere Federale.

Il Tesoriere Federale è il responsabile tecnico della corretta tenuta delle scritture contabili e della gestione del patrimonio dell’Associazione.

Il Presidente Federale è sempre il responsabile politico della gestione amministrativa dei beni associativi.

Se il Tesoriere ha la sua sola firma sui conti correnti della Associazione ne risponde personalmente ai sensi della vigente normativa sugli amministratori, altrimenti condivide la responsabilità con il Presidente Federale.

Se il Presidente Federale non attribuisce la delega per la gestione dei conti correnti associativi al Tesoriere, questi risponde solo per la fattispecie delle false scritture contabili.

Oltre al suo ruolo amministrativo il Tesoriere Federale può ricevere dal Presidente Federale ulteriori deleghe.

Art. 33 – Elezione del Tesoriere Federale.

Il Tesoriere Federale è eletto dall’Assemblea Federale, a maggioranza semplice, su proposta del Presidente Federale nella prima riunione utile.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto senza vincoli di mandato.

Art. 34 – Decadenza del Tesoriere Federale.

Il Tesoriere Federale decade automaticamente contestualmente all’apertura dei lavori dell’Assemblea Federale convocata con all’ordine del giorno “Rinnovo cariche sociali”.

Il Tesoriere Federale può essere sfiduciato dal Presidente Federale con mozione motivata approvata dall’Assemblea Federale che contestualmente all’approvazione della mozione di decadenza deve nominare, su proposta del Presidente Federale, un sostituto.

La decadenza avviene solo dopo l’elezione di un nuovo Tesoriere essendo questo ruolo obbligatorio.

Il Tesoriere Federale uscente consegna tutta la documentazione contabile al suo successore, alla presenza del Presidente Federale, procede al ritiro della firma sui conti correnti dell’Associazione e resta disponibile per qualsiasi ulteriore informazione per un periodo massimo di 30 giorni di calendario, trascorsi i quali viene manlevato per iscritto a doppia firma dal Presidente Federale e dal Tesoriere Federale.

In caso di contestazioni sul suo operato amministrativo ha diritto di difesa presso l’Assemblea Federale che è l’unica titolare per l’avvio di una eventuale azione legale di rivalsa ai sensi dell’art. 2476 c.c.

In caso di decadenza, per qualsiasi ulteriore motivo, il Presidente Federale deve – entro il termine tassativo di 15 giorni di calendario – procedere alla convocazione dell’Assemblea Federale con all’ordine del giorno “elezione Tesoriere Federale”.

Nei quindici giorni tra la decadenza del Tesoriere Federale e l’elezione del nuovo, il ruolo viene assunto per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dal Presidente Federale nella sua veste di legale rappresentante pro tempore dell’Associazione.

Art. 35 – Poteri del Tesoriere Federale.

Il Tesoriere Federale ha le seguenti attribuzioni:

  1. Cura le scritture contabili;
  2. Predispone il rendiconto annuale;
  3. Gestisce i pagamenti correnti dell’Associazione;
  4. Se presenti, cura gli adempimenti connessi con i rapporti di lavoro in essere;
  5. Assiste il Presidente Federale nella predisposizione della relazione di bilancio annuale all’Assemblea Federale;
  6. Si interfaccia con il responsabile del Tesseramento per il corretto funzionamento dell’anagrafica dei Soci e per il corrispondente incasso delle quote sociali.

Art. 36 – Dirigenti Federali.

Il Presidente Federale, può attribuire ad Associati di Autonomia e Libertà incarichi e deleghe, queste possono essere occasionali ovvero temporanee oppure a tempo indeterminato.

Tutti gli incarichi e le deleghe che il Presidente Federale attribuisce durano tanto quanto il suo mandato residuo, al rinnovo del Presidente Federale tutte le deleghe decadono e ritornano nella piena e discrezionale disponibilità del legale rappresentante dell’Associazione.

La nomina deve essere fatta per iscritto indicando la natura della delega e la durata della stessa, se la delega prevede la capacità di spesa autonoma da parte del Dirigente questa dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo Federale e notificata al Tesoriere Federale che provvederà ad attivare, nelle scritture contabili, il corrispettivo capitolo di spesa.

I Dirigenti Federali sono componenti di Diritto dell’Assemblea Federale con il solo diritto di parola, fatta salva l’ipotesi che già prima della loro nomina non fossero componenti di pieno diritto dell’Assemblea stessa.

Art. 37 – Nomina dei Dirigenti Federali.

Il Presidente nomina i Dirigenti Federali con proprio atto scritto, registrato al protocollo dell’Associazione, indicando – obbligatoriamente – i seguenti elementi:

  1. Nome e cognome del Dirigente;
  2. Suo status associativo: Socio diretto o Socio indiretto;
  3. Attuale incarico ricoperto, se presente;
  4. Indicazione dell’incarico attribuito;
  5. Specificazione se l’incarico è o non è dotato di autonoma capacità di spesa;
  6. Durata dell’incarico;
  7. Linee guida che il Dirigente, accettando l’incarico, fa proprie;
  8. La nomina viene notificata a tutte le strutture del sistema Autonomia e Libertà;
  9. Se richiesto, si procede alla sua votazione in Consiglio Direttivo Federale ed alla sua successiva notifica al Tesoriere Federale.

Art. 38 – Decadenza dei Dirigenti Federali.

I Dirigenti Federali decadono per una di queste quattro fattispecie:

  1. Raggiungimento dell’obiettivo all’origine dell’incarico;
  2. Scadenza dei termini temporali di durata dell’incarico stesso;
  3. Termine del mandato del Presidente Federale e conseguente decadenza di tutte le sue nomine;
  4. Revoca della fiducia presidenziale, da non motivare.

Il Dirigente decaduto ritorna al ruolo che ricopriva prima della nomina dirigenziale. Se dotato di propria autonoma capacità di spesa deve effettuare il passaggio delle consegne con il Tesoriere Federale che, terminato positivamente il riscontro contabile, procede a manlevarlo.

Art. 39 – Poteri dei Dirigenti Federali.

I poteri dei Dirigenti Federali sono quelli che vengono indicati dal Presidente Federale nell’atto di nomina.

Unico vincolo, i poteri di qualsiasi Dirigente Federale non posso ridurre o confliggere con le prerogative statutarie degli organi collegiali dell’Associazione.

Art. 40 – Dirigenti responsabili di Coordinamenti o Movimenti.

I Responsabili dei Coordinamenti e dei Movimenti di cui dall’art. 23 all’art. 25, sono considerati a tutti gli effetti Dirigenti Federali con le seguenti specificità:

  1. Sono eletti e non nominati dai Soci che fanno parte del rispettivo coordinamento;
  2. Decadono al venir meno della specificità che contraddistingue il coordinamento;
  3. Partecipano, con diritto di parola e di voto, all’organo deliberante del proprio livello organizzativo (per Autonomia e Libertà federale: l’Assemblea Federale).
  4. Il Coordinatore Nazionale dei giovani, partecipa ai lavori senza diritto di voto non potendo assumere responsabilità di tipo civilistico che derivano dal partecipare alle operazioni di voto delle Associazioni non riconosciute.

TITOLO VII – Consiglio Direttivo Federale

Art. 41 – Consiglio Direttivo Federale.

Il Consiglio Direttivo Federale dell’Associazione Culturale Autonomia e Libertà svolge una duplice funzione:

  • Coadiuva il Presidente Federale nel suo operato;
  • Controlla l’operato del Presidente Federale tra un’Assemblea dei Soci e l’altra.

Il Consiglio Direttivo Federale si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta venga convocato dal Presidente o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo Federale sono:

  1. Nel mese di gennaio di ogni anno, valutazione del programma di lavoro del Presidente Federale e dei Dirigenti federali;
  2. Nel mese di aprile di ogni anno, valutazione preliminare della bozza di rendiconto economico/finanziario, così come predisposta dal Tesoriere Federale;
  3. Nel mese di ottobre di ogni anno, valutazione della bozza di Circolare del Tesseramento con annessa quota associativa per l’anno successivo.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Di ogni seduta viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo Federale dura in carica tre anni, in caso di decadenza anticipata del Presidente Federale anch’esso dovrà essere rinnovato da parte dell’Assemblea Federale.

Art. 42 – Composizione.

Il Consiglio Direttivo Federale è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea Federale, in specifica votazione da effettuarsi subito dopo quella di elezione del Presidente Federale, che sono i componenti elettivi dell’organo.

Inoltre il Consiglio Direttivo Federale è composto da tre membri di diritto:

  • il Presidente Federale, eletto autonomamente dall’Assemblea Federale;
  • Il Vice Presidente Federale, eletto dall’Assemblea Federale su proposta del neo eletto Presidente Federale;
  • Il Tesoriere Federale, eletto dall’Assemblea Federale su proposta del neo eletto Presidente Federale.

È riconosciuta al Consiglio Direttivo Federale la facoltà di cooptare altri membri fino ad un massimo di due componenti tra i Dirigenti Federali di cui all’art. 36 dello Statuto.

Art. 43 – Poteri del Consiglio Direttivo Federale.

Le prerogative statutarie del Consiglio Direttivo Federale prevedono i seguenti poteri:

  1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea Federale;
  2. approvare la bozza di rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea Federale;
  3. fissare le date delle Assemblee Federali Ordinarie da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Federale Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dalla maggioranza dei Consiglieri stessi;
  4. decidere sull’impiego del residuo del bilancio dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Federale;
  5. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività e quelli richiesti dal presente Statuto, che successivamente andranno approvati dall’Assemblea Federale;
  6. adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di revoca dell’accreditamento delle strutture o di espulsione verso i Soci diretti;
  7. deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci diretti;
  8. controllare l’operato del Presidente Federale e di tutti i Dirigenti Federali e richiedere agli stessi delucidazioni sulle azioni da essi intraprese.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo Federale può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Federale con voto consultivo.

Art. 44 – Funzionamento del Consiglio Direttivo Federale.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo Federale sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all’espletamento dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo Federale rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo Federale sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Esso viene convocato tramite lettera o altro mezzo telematico ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve sempre indicare l’ordine dei lavori.

In caso di voto contrario all’operato del Presidente Federale, ai sensi dello Statuto, la riunione del Consiglio Direttivo Federale si interrompe e si provvede a convocare – entro il termine tassativo di 15 giorni di calendario – l’Assemblea Federale straordinaria che opererà come previsto dal presente Statuto.

TITOLO VIII – Assemblea Federale

Art. 45 – Assemblea Federale.

Le Assemblee federali possono essere ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o sul sito dell’Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

tutte le volte il Presidente Federale o il Consiglio Direttivo Federale lo reputi necessario;

ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno il 20% dei soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 46 – Composizione.

L’Assemblea Federale di Autonomia e Libertà è composta dai seguenti componenti:

  1. a) il Presidente Federale, in qualità di Socio diretto;
  2. b) il Vice Presidente Federale, in qualità di Socio diretto;
  3. c) il Tesoriere Federale, in qualità di Socio diretto;
  4. d) i restanti Soci diretti di cui all’art. 10, secondo comma, lettera b) dello Statuto;
  5. e) i legali rappresentanti delle Associazioni Autonomia e Libertà regionali, di cui all’art. 11 dello Statuto.
  6. f) I legali rappresentanti dei Coordinamenti e dei Movimenti, se attivati.
  7. g) Il Coordinatore di Autonomia e Libertà giovani, stante la sua minore età, ha il solo diritto di parola, se il Coordinamento giovani è attivato.

Altresì, possono partecipare alla riunione, con il solo diritto di parola, gli eventuali Dirigenti federali nominati dal Presidente Federale ai sensi dello Statuto.

Art. 47 – Verifica poteri.

In apertura dell’Assemblea i soli Soci diretti procedono ad eleggere un segretario dell’Assemblea il quale verifica – alla presenza di tutti i partecipanti – che i Soci indiretti siano muniti dell’attestazione della loro qualità di legali rappresentanti, effettuata la verifica dei poteri i rappresentanti dei Soci con la documentazione in regola entrano a far parte dei lavori dell’Assemblea con pienezza dei diritti.

Terminata la fase di accreditamento e verifica poteri, i presenti ripetono l’elezione per il segretario dell’Assemblea che appena eletto trasferisce l’elenco dei presenti al Presidente Federale e dà lettura dell’Ordine del giorno dell’Assemblea.

Il Segretario dell’Assemblea è il responsabile della verbalizzazione e della conservazione di eventuali documenti presentati e da allegare al libro verbali.

L’Assemblea Federale può deliberare di eleggere un Segretario per l’intera durata del triennio.

Art. 48 – Poteri dell’Assemblea Federale.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo Federale previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

I poteri sono:

approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

elegge il Consiglio Direttivo Federale;

procede alla nomina delle Cariche Sociali;

elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;

approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto oltre € 10.000,00.

Art. 49 – Funzionamento dell’Assemblea Federale.

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente Federale; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno to se deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei votanti. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Art. 50 – Autoconvocazione dell’Assemblea Federale.

L’Assemblea Federale si può autoconvocare con la richiesta scritta firmata da almeno il 20% dei Soci con indicato anche l’ordine del giorno inviata a mezzo PEC al Presidente Federale.

L’Assemblea dovrà essere convocata in prima convocazione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione.

Se all’ordine del giorno è posta una votazione di sfiducia, si applicano le norme di cui al successivo art. 51.

Art. 51 – Votazioni di sfiducia.

Ove i Soci, siano essi diretti o indiretti, intendano sfiduciare il Presidente Federale o il Vice Presidente Federale o il Tesoriere o tutto il gruppo dirigente nel suo insieme, dovranno raccogliere le firme necessarie per l’autoconvocazione dell’Assemblea Federale (20%) e indicare all’ordine del giorno: “Mozione di sfiducia contro ____________”.

L’Assemblea Federale si dovrà celebrare entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione – a mezzo PEC – della richiesta, a cura del Presidente Federale.

Aperti i lavori, in prima o seconda convocazione, il Presidente darà la parola al primo firmatario della mozione di sfiducia che avrà 30 minuti al massimo per illustrarla, se sono oggetto di sfiducia più dirigenti, per ciascuno saranno attribuiti 20 minuti di intervento.

Terminato l’intervento, il dirigente oggetto della mozione di sfiducia avrà diritto ad una replica di pari durata.

Conclusa la replica, il Presidente chiede ai Soci se ci sono interventi, se ci fossero, gli stessi verranno alternati tra favorevoli e contrari.

Terminati tutti gli interventi, il Presidente mette ai voti, la mozione di sfiducia.

Se è il Presidente oggetto di sfiducia, l’Assemblea procede – appena aperti i lavori – ad eleggere un Presidente della riunione.

Si vota a chiamata nominale e con voto palese.

La mozione di sfiducia è approvata se è votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di apertura dei lavori in seconda convocazione e con un numero di Soci inferiore alla maggioranza assoluta la mozione si intende bocciata automaticamente e messo ciò a verbale si dichiara terminata l’Assemblea Federale, senza ulteriore dibattito.

Art. 52 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea Federale Straordinaria.

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

  1. per la modifica del presente Statuto;
  2. per la deliberazione di scioglimento;
  3. per l’accettazione di unione organizzativa con altre associazioni.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’Assemblea straordinaria è validamente aperta solo se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Delibera sempre a maggioranza assoluta.

Le votazioni avvengono sempre per chiamata nominale e voto palese.

L’Assemblea straordinaria, dopo che il Presidente Federale ne verbalizzi la legittima convocazione, elegge un presidente d’Assemblea che è responsabile del corretto andamento dei lavori.

Se non si raggiunge il numero legale, l’Assemblea straordinaria non potrà essere convocata con lo stesso ordine del giorno prima che siano trascorsi 180 giorni.

TITOLO IX – Norme amministrativeArt. 53 – Norme amministrative generali.

L’Associazione Culturale Autonomia e Libertà basa le proprie regole amministrative sul principio di economia.

Tutte le spese dell’Associazione dovranno essere rendicontate a cura del Tesoriere Federale.

L’amministrazione mira ad utilizzare integralmente le risorse che i Soci hanno versato all’Associazione su base ordinaria ed annuale.

Gli impegni di spesa pluriennali, che eccedano la durata del mandato elettorale, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo Federale.

L’eventuale personale dipendente avrà diritto a tutte le competenze previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento.

I contratti di assunzione saranno sempre sottoscritti dal Presidente Federale che, di concerto con il Tesoriere, è il responsabile della corretta retribuzione e contribuzione erogata.

Se sono presenti dipendenti, al passaggio delle consegne da un Tesoriere all’altro al fine di avere una corretta manleva andrà richiesto anche il DURC.

Art. 54 – Entrate Federali.

Le entrate federali si dividono in ordinarie e straordinarie, le ordinarie sono:

  1. Il tesseramento;
  2. Contributi pubblici;

le straordinarie sono:

  1. Contributi volontari dei Soci;
  2. Utili da attività commerciale ausiliaria;
  3. Avanzi della gestione dell’anno precedente;
  4. Lasciti testamentari.

Tutte le entrate vanno registrate nel rendiconto dell’Associazione e, fatte salve le eventuali somme poste a riserva patrimoniale, andranno usate per il raggiungimento dello scopo sociale nel corso dell’anno.

Art. 55 – Patrimonio federale.

Il patrimonio federale è costituito dalle risorse del bilancio annuale poste a garanzia su conti correnti intestati all’Associazione e dai beni che, nella gestione ordinaria, sono entrati in possesso di Autonomia e Libertà.

Gli importi del TFR degli eventuali dipendenti dell’Associazione sono sempre posti in riserva e debbono essere sempre disponibili.

L’alienazione di beni del patrimonio federale per finanziare le spese ordinarie deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Federale.

Art. 56 – Esercizio.

L’esercizio di bilancio di Autonomia e Libertà coincide con quello solare, inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Le strutture di nuova apertura per il primo anno di attività possono, se costituite dopo il 31 agosto, unire i mesi restanti dell’anno con l’anno successivo presentando, così, un solo rendiconto annuale di massimo sedici mesi.

Art. 57– Approvazione Rendiconto annuale.

Ogni anno, entro il mese di aprile, il Tesoriere predispone il rendiconto annuale e lo presenta al Presidente Federale che lo accetta ed allegando la propria relazione politica lo trasmette al Consiglio Direttivo Federale che viene convocato, entro il mese di maggio, con un solo punto all’ordine del giorno: “approvazione del rendiconto di gestione per l’anno_______”.

Il rendiconto è redatto secondo i principi della buona contabilità.

Se il Presidente Federale contestasse la bozza di rendiconto presentata dal Tesoriere dovrà immediatamente:

  1. informare tutti i componenti del Consiglio Direttivo Federale;
  2. sospendere il Tesoriere dai suoi ruoli e dalla vita associativa;
  3. avviare una revisione contabile dandone incarico ad un professionista abilitato ai sensi di Legge.

Terminata la revisione se da questa non emergono irregolarità contabili e/o gestionali il Tesoriere è reintegrato nella vita associativa ed il Presidente Federale dovrà ottenere una votazione di fiducia da parte del Consiglio Direttivo Federale.

Se questa non viene votata il Presidente si intende decaduto e si procede all’elezione di un nuovo Presidente Federale.

Se, viceversa, emergessero condotte lesive dei diritti dell’Associazione addebitabili al Tesoriere, il Presidente Federale ha facoltà di ad avviare un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c.

Art. 58 – Contabilità.

La contabilità annuale di Autonomia e Libertà è tenuta dal Tesoriere Federale e viene gestita per cassa.

Sulla base del programma annuale deliberato dal Consiglio Direttivo Federale, su proposta del Presidente Federale, il Tesoriere fissa le risorse destinabili ai diversi capitoli di spesa e procede poi ai pagamenti.

In fase di programmazione le risorse finanziarie per il pagamento delle obbligazioni contrattuali assunte da Autonomia e Libertà e quelle connesse con le obbligazioni fiscali e dell’eventuale personale dipendente sono prioritarie e vanno accantonate ad inizio d’anno.

L’Associazione rimborsa le spese solo dopo presentazione della documentazione giustificativa.

Art. 59 – Tesoreria.

La gestione della tesoreria di Autonomia e Libertà è affidata al Tesoriere Federale che gestisce il c/c bancario intestato all’Associazione.

Per gli importi oltre € 10.000,00 (diecimila/00 euro) è richiesta la doppia firma di traenza del Tesoriere e del Presidente Federale.

Art. 60 – Contributi organizzativi.

L’Associazione Culturale Autonomia e Libertà potrà, traendole dalla propria disponibilità di bilancio, erogare alle strutture di livello intermedio contributi organizzativi.

Se i contributi sono una tantum e di importo pari o inferiore ai 5.000,00 € la deliberazione spetta a Presidente Federale che ne delega la gestione amministrativa al Tesoriere che procederà al pagamento subito dopo aver ricevuto dalla struttura beneficiaria, regolare ricevuta che andrà allegata alle scritture contabili per la predisposizione del rendiconto annuale.

In caso di contributi di importo superiore a 5.000,00 € o non una tantum l’autorizzazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Federale su proposta del Presidente Federale, ferma restando la successiva responsabilità amministrativa del Tesoriere nella gestione della pratica.

Art. 61 – Attività economiche ausiliarie.

In applicazione delle disposizioni del TUIR, l’Associazione Culturale Autonomia e Libertà può svolgere, a margine delle proprie attività istituzionali, pratiche di natura commerciale riconducibili alla definizione legale di: “ Attività economiche ausiliarie”.

Gli avanzi attivi di dette attività ausiliarie, soddisfatte le obbligazioni fiscali, saranno inseriti nel rendiconto associativo e concorreranno alle spese per il raggiungimento dell’obiettivo sociale.

Il Tesoriere, per gli adempimenti amministrativi, ed il Presidente Federale, in virtù della responsabilità soggettiva, sono gli incaricati del rispetto integrale e scrupoloso delle norme amministrative e fiscali connesse con le suddette attività commerciali.

Art. 62 – Regolamento Amministrativo.

La gestione operativa degli adempimenti amministrativi in capo all’Associazione Culturale Autonomia e Libertà Federale e per estensione di tutti i livelli organizzativi intermedi è governata dal Regolamento Amministrativo di Autonomia e Libertà.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Federale su proposta del Presidente Federale e resta in vigore sino alla sua modifica o sostituzione.

La violazione delle norme amministrative costituisce, fatte salve le eventuali azioni di responsabilità, sempre una violazione disciplinare sanzionata – sempre – con l’espulsione dei responsabili.

TITOLO X – Norme di condotta

Art. 63 – Principi generali.

L’ordinamento disciplinare dell’Associazione Culturale Autonomia e Libertà si basa sui principi democratici della nostra Costituzione.

All’interno dell’Associazione, sia a livello federale sia a livello di strutture accreditate, è garantita a tutti i Soci la libertà di parola, di riunione e di voto.

L’unico limite nell’esercizio delle libertà di pensiero ed espressione è il vincolo associativo e la tutela del buon nome di Autonomia e Libertà.

I Soci nella loro vita associativa non possono:

  1. opporsi al presente Statuto, che essi accettano integralmente al momento dell’iscrizione;
  2. negare la legittimità dei dirigenti eletti in applicazione dello Statuto e nel pieno rispetto dei regolamenti elettorali approvati dal Consiglio Direttivo Federale;
  3. assumere posizioni di totale contrasto con il Manifesto politico dell’Associazione così come approvato dal Consiglio Federale.

I Soci nella loro vita privata non possono:

  1. assumere pubblicamente posizioni razziste, sessiste e/o discriminatorie che possano configurare un danno di immagine per l’Associazione;
  2. partecipare alla vita associativa di terze realtà che siano antagoniste di Autonomia e Libertà.

Art. 64 –Procedimenti disciplinari.

I procedimenti disciplinari si avviano sempre su iniziativa del legale rappresentante della struttura che ha in carico il Socio destinatario della contestazione disciplinare.

L’avvio del procedimento comporta la convocazione con prova di ricezione, al Socio interessato dell’avvio del procedimento e dei contenuti dello stesso e la fissazione di una data, compresa tra il 5° ed il 15° giorno dalla notifica, per il dibattimento.

In questo periodo il Socio è sospeso dalla vita associativa e non può prendervi parte, se ricopre cariche queste sono sospese.

Nel dibattimento il legale rappresentante contesta le violazioni al Socio, in seduta pubblica, e ascolta le controdeduzioni dello stesso.

Terminato il dibattito, il legale rappresentante può:

  1. annullare il procedimento, in questo caso il Socio rientra a pieno titolo nella vita associativa e, se ne ricopriva cariche, riassume il proprio ruolo;
  2. confermare la violazione e proporre al legale rappresentante della struttura di livello superiore che inquadra l’Associazione in cui è iscritto il Socio di comminare la sanzione prevista.

Entro 10 giorni, il legale rappresentante della struttura investita dal procedimento lette le comunicazioni della contestazione e della controdeduzione può annullare la sanzione, ripristinando il Socio nella pienezza dei suoi diritti, o comminare le sanzioni di cui al successivo articolo.

In caso di Socio diretto di Autonomia e Libertà di livello federale, il procedimento è avviato dal Tesoriere ed il secondo livello è svolto dal Presidente Federale.

Art. 65 – Sanzioni.

Le sanzioni, determinate per ogni violazione del Codice deontologico, sono le seguenti in ordine crescente di gravità:

  • ammonimento verbale;
  • censura scritta;
  • decadenza dalle cariche elettive;
  • sospensione dalla vita associativa per un periodo da un mese a sei mesi;
  • espulsione dall’Associazione.

Il reiterarsi della stessa violazione comporta, se il fatto avviene entro un anno dal precedente, che la sanzione comminata sia di livello superiore rispetto a quanto fissato dal Codice Deontologico stesso, secondo la scala di progressione del presente articolo.

Art. 66 – Norme di salvaguardia e garanzia.

Non possono essere intrapresi procedimenti disciplinari per segnalazioni anonime.

Il Socio coinvolto nel procedimento disciplinare ha sempre diritto ad essere informato degli addebiti e delle eventuali evidenze ad essi collegate.

Le contestazioni disciplinari vanno notificate a mano o con raccomandata o con PEC e debbono recare per iscritto tutte le informazioni alla base del deferimento.

Il Socio nel fornire le proprie controdeduzioni deve predisporne copia scritta che verrà allegata all’incartamento del procedimento disciplinare.

Il Socio deferito può chiamare a testimoniare a proprio favore altri Soci.

La sospensione tra l’avvio del procedimento e la sua definizione è solo una misura cautelare e non costituisce un giudizio di merito sulla contestazione disciplinare.

Il Socio di struttura intermedia che sia stato espulso può sempre proporre un ricorso straordinario al Presidente Federale.

TITOLO XI – Accreditamento

Art. 67 – Principi generali.

L’accreditamento delle strutture intermedie ad Autonomia e Libertà Federale è il processo politico-burocratico che consente alle strutture comunali/zonali, provinciali, interprovinciali/regionali di partecipare in qualità di Soci alla vita interna ed al processo decisionale del livello federale.

L’accreditamento è promosso dal Presidente Federale secondo le linee guida che sono approvata dal Consiglio Direttivo Federale.

L’accreditamento può essere revocato quando viene violato il regolamento interno attuativo o lo Statuto di Autonomia e Libertà federale.

Nel formulare domanda di accreditamento la struttura di livello inferiore accetta espressamente la titolarità del processo decisionale in capo al Presidente Federale di Autonomia e Libertà.

Art. 68 – Richiesta accreditamento.

Subito dopo la costituzione dell’associazione Autonomia e Libertà di livello Zonale/Comunale o Provinciale o Interprovinciale/Regionale, il legale rappresentante inoltra all’Associazione Autonomia e Libertà Federale domanda di accreditamento.

La domanda andrà compilata sull’apposito modello che sarà disponibile sul sito internet dell’Associazione.

Al fine della certezza della data di invio e della sua ricezione la domanda andrà inviata o a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Presidenza Federale dovrà completare l’iter di valutazione della domanda entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della documentazione.

In caso di richiesta di ulteriore documentazione il termine ultimo per l’analisi della domanda è fissato a quarantacinque giorni di calendario.

Art. 69 – Obblighi delle strutture accreditate.

Le strutture di Autonomia e Libertà di livello inferiore che fanno domanda di accreditamento si impegnano a:

  1. Rispettare lo Statuto federale;
  2. Rispettare i Regolamenti federali;
  3. Adempiere, con puntualità, alle obbligazioni connesse con il tesseramento e con il trasferimento dei fondi all’Amministrazione di Autonomia e Libertà federale;
  4. Rispettare le linee di indirizzo politico decise dal Consiglio Direttivo Federale su proposta del Presidente Federale;
  5. Riconoscersi nel Manifesto di Autonomia e Libertà così come approvato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale;
  6. Accettare la giurisdizione di Autonomia e Libertà Federale nei processi di accreditamento e di revoca dello stesso.

Art. 70 – Revoca dell’accreditamento.

La revoca dell’accreditamento di una struttura di Autonomia e Libertà di livello Territoriale/Comunale o Provinciale o Interprovinciale/Regionale è deliberata dal Consiglio Direttivo Federale su proposta del Presidente Federale quando si verifica una di queste condizioni:

  1. Condotte contrarie allo Statuto di Autonomia e Libertà Federale;
  2. Condotte contrarie ai Regolamenti di Autonomia e Libertà Federale;
  3. Violazioni delle norme amministrative interne;
  4. Assunzione di posizioni politiche in contrasto con quanto approvato dal Consiglio Direttivo Federale (linee guida programmatiche della presidenza) o del Consiglio Direttivo Federale (Manifesto politico dell’Associazione Culturale Autonomia e Libertà);
  5. Condanna in giudicato, per reato non colposo, del legale rappresentante della struttura per un crimine con pena edittale inferiore a tre anni;
  6. Condanna in secondo grado, per reato non colposo, del legale rappresentante della struttura per un crimine con pena edittale inferiore a cinque anni;
  7. Condanna in primo grado, per reato non colposo, del legale rappresentante della struttura per un crimine con pena edittale superiore a cinque anni;
  8. Arresto confermato dal GIP, per qualsiasi accusa, del legale rappresentante.

Art. 71 – Accreditamento Movimenti e Coordinamenti.

Per i Movimenti e per i Coordinamenti previsti dal presente Statuto l’attivazione ed il conseguente accreditamento si perfezionano per iniziativa diretta del Presidente Federale.

I Movimenti ed i Coordinamenti, di cui al presente Statuto, dovranno procedere a notificare ai responsabili legali delle strutture di livello intermedio la disponibilità all’attivazione dei rispettivi livelli organizzativi.

L’attivazione dei livelli intermedi avviene di concerto tra il responsabile federale del Movimento/Coordinamento ed il legale rappresentante della struttura interessata.

TITOLO XII – Norme transitorie e finali

Art. 72 – Soci da data antecedente all’approvazione del presente Statuto.

I Soci di Autonomia e Libertà che siano in regola con gli adempimenti previsti dal vecchio Statuto dell’Associazione saranno ripartiti, ai sensi del presente Statuto, tra Soci diretti e Soci inquadrati nei costituendi livelli intermedi.

È facoltà del Presidente Federale stabilire entro trenta giorni dall’approvazione del presente Statuto la destinazione organizzativa dei Soci.

A far data dall’approvazione dello Statuto non sarà più possibile associarsi direttamente ad Autonomia e Libertà Federale.

Art. 73 – Fac-simile statuti per livelli organizzativi inferiori.

Il Consiglio Direttivo Federale, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, approverà dei modelli unitari di Statuto per i livelli Comunali/Zonali, Provinciali ed Interprovinciali/Regionali.

Dall’approvazione di detti fac-simile tutte le strutture di nuova costituzione dovranno adottare il modello statutario previsto dal loro livello organizzativo.

Le strutture già attivate alla data di approvazione dei modelli da parte del Consiglio Direttivo Federale avranno un anno per procedere all’armonizzazione dei propri statuti con quelli previsti per i diversi livelli organizzativi.

Art. 74 – Quote associative minime.

Al fine di garantire livelli di vita associativa minimi, il Consiglio Direttivo Federale approverà – insieme alla Circolare per il Tesseramento – il valore minimo delle quote sociali che i livelli territoriali, provinciali e regionali dovranno prevedere per i rispettivi Soci.

Art. 75 – Norme transitorie.

Per il primo anno di applicazione del presente Statuto è facoltà del Presidente Federale di:

  1. derogare ai vincoli numeri previsti dallo Statuto;
  2. derogare alle norme sulla composizione degli organi previsti dal presente Statuto;
  3. nominare “commissari ad acta” per l’attivazione dei livelli intermedi di Autonomia e Libertà.

Trascorso un anno dall’approvazione del presente bilancio le previsioni di cui al presente articolo non potranno più essere attivate.

Le deroghe attivate nel corso del primo anno di applicazione dello Statuto resteranno valide ed applicabili per un massimo di ventiquattro mesi dalla data della determina del Presidente Federale.

Pertanto al trentaseiesimo mese dall’approvazione dello Statuto il presente articolo cesserà – senza possibilità di deroga alcuna – di trovare applicazione.